Arme coniugali

Premettendo che secondo la XIV disp. trans. della Costituzione non vieta l'utilizzo degli stemmi, ricordiamo che lo stemma ha sempre costituito un abituale mezzo di identificazione. Proprio in riferimento a questa sua precisa funzione deve essere ancora oggi considerato come bene meritevole di tutela; bene di carattere immateriale che non va confuso con il corrispondente diritto sulla cosa materiale su cui può essere eventualmente riprodotto.

La sua tutela rientra pertanto nella tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo.

Questi segni distintivi servono a distinguere le persone nell'ambito sociale, ad agevolarne la loro identificazione, a facilitare quella proiezione sociale dell'individuo che l'ordinamento giuridico vuole proteggere con gli artt. 6-9 Codice Civile.

Lo stemma, anche nell'epoca attuale può essere considerato come segno figurativo della persona ed è diretto ad individuare la persona medesima fornendo di essa un emblema visivo: un emblema che fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa (De Cupis, "I diritti della personalità", in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano 1961, p. 169). La funzione dello stemma era ed è proprio quelladi identificare l'individuo come appartenente ad una determinata stirpe.

Lo stemma, infatti, si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Lo stemma, l'emblema, come individua una nazione, una regione, un comune, un gruppo politico, individua la persona…”[7].

La tutela dello stemma può essere inquadrato nella “tutela dei segni distintivi della persona, come il nome o lo pseudonimo”[8] in coerenza con gli articoli gli artt. 6-9 del Codice Civile[9].”

Risulta quindi evidente che lo stemma debba essere tutelato dall'ordinamento odierno alla stregua del nome ne consegue che se l'individuo “ha il potere esclusivo di usare il proprio nome, ha conseguentemente il potere esclusivo di usare il proprio stemma di famiglia”[10].

Per cui oggi la tutela dello stemma si può effettuare nei seguenti modi:

1. Registrandolo all'ufficio marchi e brevetti.

2. Registrandolo alla SIAE

3. Effettuando un deposito notarile del bozzetto e di una dichiarazione di uso dello stemma.

4. Inviando a voi stessi un plico sigillato (con lo stemma sia sulla busta che all'interno del plico) per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno (RR)

5. Registrandolo sul Registro Araldico Italiano, sito internet pubblico e futuro periodico che sarà versato alla Biblioteca Nazionale Italiana e quindi sarà di dominio pubblico.

6. Inviando una raccomandata con il proprio stemma al Presidente della Repubblica, il quale è obbligato a protocollare tutto ciò che gli viene mandato;

7. Inviando a voi stessi o ad un conoscente lo stemma (con una dichiarazione d'uso) tramite Posta Elettronica Certificata (D.p.r n. 68/2005 (http://www.digitpa.gov.it/pec)

8. Inviando a voi stessi o ad un conoscente lo stemma (con una dichiarazione d'uso) tramite email con firma digitale  (D.p.r n. 68/2005 -  http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale)

9. Inviando a voi stessi o ad un conoscente un file con lo stemma (con dichiarazione d'uso) e apponendo una marca temporale sul file.

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