Art. 1. Indicazioni generali

Qualsiasi persona fisica o giuridica sia italiana che straniera, sia civile, militare o religiosa può registrare stemmi, badges, insegne, crest, rebus, motti, bandiere, stendardi, pennoni, gonfaloni, guidoni, ex libris, livree, sigilli, alberi genealogici, decorazioni, icone, distintivi o altri segni di distinzione e gli statuti araldici sul Registro Araldico Italiano (RAI).

Il Registro Araldico Italiano è una raccolta a cura dello Studio Araldico Pasquini con sede in S. Salvo Marina.

Per la lista completa e la descrizione di tutto quello che è possibile registrare visitate la Legenda del sito.

 


 

Art. 2 Parti e sezioni del registro

Il RAI è diviso nelle seguenti parti:

PARTE I - INSEGNE E STEMMI STORICI ITALIANI

Sez. I - Stemmi noti

Sez. II - Stemmi riconosciuti

Sez. II - Stemmi di distinta civiltà

PARTE II - STEMMI ED EMBLEMI MODERNI

Sezione I - Stemmi ecclesiastici

Sezione II - Stemmi di famiglia

Sezione III - Stemmi goliardici

Sezione IV - Stemmi con decreto

Sezione V - Stemmi di proprietà

Sezione VI - Stemmi con sentenza

PARTE III - ALBERI GENEALOGICI

PARTE IV - STEMMI ED EMBLEMI DI IMPRESE ITALIANE (società, ditte, professionisti, attività commerciali e a fine di lucro varie)

PARTE V - STEMMI ED EMBLEMI DI ENTI (morali e di fatto)

PARTE VI - STEMMI ED EMBLEMI STRANIERI

PARTE VII - EMBLEMI CELEBRATIVI E COMMEMORATIVI

 


 

Art. 3. Tipo di registrazioni

1) Le registrazioni sono di due tipi:

- Automatiche: sono effettuate dal curatore e riguardano stemmi o alberi genealogici i cui intestatari sono noti o conosciuti dal curatore.

- A richiesta: se inoltrate dal richiedente (possessore dello stemma o albero genealogico, responsabile legale dell'ente o della società).

2) Nel caso sia registrato due volte uno stemma che appartiene allo stesso intestatario la registrazione sarà un alias. 

 


 

Art. 4. Categoria delle registrazioni:

Stemmi noti: sono quelli che appartengono ad una famiglia italiana da almeno 100 anni e che sono raffigurati su monumenti, luoghi pubblici o libri antichi e la cui origine, il blasone e la storia sono certi. In genere hanno diritto a questi stemmi i soli discendenti in linea maschile degli originari intestatari, tuttavia il diritto all'uso dello stemma, nel caso di discendenza per linea femminile o collaterale, sarà determinata in base alle leggi araldiche e nobiliari della casa sovrana concedente. Fanno fede tutti i documenti genealogici che comprovano la discendenza dal Casato in questione. Lo stemma originario non sarà modificato durante la registrazione. Per ritenersi eredi araldici di stemmi noti bisogna che si alleghi un eventuale testamento, atto o contratto che abbia come oggetto l'ereditarietà dello stemma. Sono ammessi anche gli stemmi di cittadini del Vaticano e di San Marino.

 

Valgono come prova documentaria i decreti di ammissione in categorie di ordini cavallereschi (riconosciuti da uno stato sovrano) che richiedono prove di nobiltà, almeno centenaria.

 

Euro 100 per il primo stemma ed altri 50 Euro per ogni ulteriore emblema

 

* Stemmi riconosciuti: sono gli stemmi che hanno avuto in qualsiasi periodo un riconoscimento (registrazione, rinnovazione, omologazione, immatricolazione, etc) da parte di un'autorità araldica ufficiale, sia italiana che straniera. Lo stemma deve esistere da almeno 50 anni. Hanno diritto a questi stemmi i soli discendenti diretti degli originari intestatari. Fanno fede tutti i documenti genealogici che comprovano la discendenza dal Casato in questione. Lo stemma originario non sarà modificato durante la registrazione. Sono ammessi anche gli stemmi di cittadini del Vaticano e di San Marino.

Saranno altresì registrate automaticamente le armi delle ex Case Sovrane regnanti su territorio italiano nel periodo pre-unitario: nel caso di eventuali dispute dinastiche l'intestazione menzionerà tutti i pretendenti.

Sono validi solo i riconoscimenti (lettere patenti, diplomi, etc) di fonte certa, ovvero la cui copia originale è conservata in un archivio di stato o presso la segreteria della casa sovrana concedente. Nel caso di smarrimento, distruzione o di deterioramento di queste fonti a causa di eventi bellici o naturali, faranno fede eventuali pubblicazioni ufficiali a cura della casa sovrana concedente.  

 

Valgono come prova documentaria i decreti di ammissione in categorie di ordini cavallereschi (riconosciuti da uno stato sovrano) che richiedono prove di nobiltà, almeno centenaria.

 

Euro 100 per il primo stemma ed altri 50 Euro per ogni ulteriore emblema

 

 

Stemmi di famiglia: sono gli stemmi di singoli individui sia italiani che stranieri che utilizzano lo stemma per sé o la loro famiglia. Ai fini della registrazione è richiesta la sola arma o insegna, tuttavia i petizionari sono liberi di aggiungere tutti gli altri simboli che distinguono la famiglia. Il curatore non entra nel merito della validità, origine o veridicità di eventuali titoli nobiliari o cavallereschi, onorificenze o sistemi premiali rappresentati sugli altri stemmi usati dalla famiglia, infatti non esistendo più la Consulta Araldica, né leggi che regolano la materia araldico-nobiliare, i cittadini italiani sono liberi di usare gli elementi esterni di uno stemma come credono. Nell'intestazione saranno riportati solo i titoli  e gli appellativi che sono riconosciuti dallo stato  italiano, o in caso di stranieri, i titoli, e gli apellativi che sono riconosciuti da un'autorità araldico-nobiliare ufficiale.

Per stemma di famiglia si intende quello stemma o meglio quello scudo che l'intestatario intende trasmettere a tutta la famiglia.

Si possono indicare le brisure o le persone che possono usare questo stemma.

 

Per gli stemmi di adozione o di sostituzione (quelle il cui erede, o per donazione, o per adozione, è tenuto ad usare) il Registro Araldico Italiano non registrerà eventuali alterazioni o aggiunte all'arma originaria, neanche come alias.

Eventuali aggiunte o modifiche saranno registrate solo se il nuovo stemma sarà concesso da un'autorità araldica ufficiale straniera. Il nuovo stemma sarà quindi registrato nella Parte II - Sez. IV del RAI Stemmi con decreto, mentre quello vecchio rimarrà registrato come stemma di famiglia.

 

Onde evitare problemi di diritti di autore e legali con i possessori gli emblemi la cui proprietà risulta appartenere a famiglie storiche o note non saranno registrati, almeno che non si dimostri la discendenza dalla famiglia stessa e non si riceve un'autorizzazione scritta ed autenticata per l'uso dell'emblema; nel caso in cui la proprietà dello stemma sarà acclarata successivamente lo stemma già registrato sarà cancellato. Se viene dimostrato che l'intestatario sapeva già del furto araldico dovrà anche pagare una penale di 500 Euro.

 

Se invece sarà emessa una sentenza di un qualsiasi tribunale italiano, straniero o internazionale che, nell'ambito di una causa o di una controversia, stabilisca a quale casata appartiene un blasone, gli stemmi delle altre casate che lo hanno registrato sul RAI non saranno cancellati, ma la famiglia in questione ha l'obbligo di creare un alias e nella registrazione sarà allegata la sentenza in oggetto.  

 

Costo registrazione: Euro 100 per il primo stemma ed altri 50 Euro per ogni ulteriore emblema

 

Stemmi ecclesiastici

Possono registrare gratuitamente lo stemma, tutti gli appartenenti al clero di qualsiasi Chiesa o confessione, che hanno stipulato intese con lo Stato Italiano, ovvero:

·             la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409); 
·             l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge
           20.12.1996, n. 637); 
·             le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517); 
·             l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638); 
·             l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116 e Legge 12 marz0
          2012 n.34);  

Gli stemmi Ecclesiastici sono tutti ad personam. Gli enti di culto, la cui personalità giuridica è stat riconosciuta dallo Stato Italiano, sono considerati solo enti e non confessioni o chiese.

Costo: Euro 100 il primo emblema, altri 50 per ogni ulteriore emblema

 

Stemmi goliardici (o di fantasia): sono gli stemmi di ordini o associazioni di tipo goliardico, di appartenenti a queste congregazioni o di altri soggetti, il cui stemma viene usato per goliardia o in altri ambiti che esulano da quelli convenzionali.
Il proprietario dello stemma (se richiesto) rimarrà anonimo sul RAI e la sua identità è conosciuta solo dal curatore del registro. L'intestatario dovrà lo stesso riempire un'autocertificazione, ma non è obbligato a farsi autenticare la firma.

Costo registrazione: Euro 100

* Stemmi con decreto: sono gli stemmi che sono stati concessi, registrati, immatricolati od omologati a cittadini italiani da un'autorità araldica di uno stato sovrano estero. E' obbligo esibire la copia del decreto relativo alla pratica, emesso dall'autorità competente.

 

Costo registrazione: Euro 100 per il primo stemma ed altri 50 Euro per ogni ulteriore emblema

 

* Stemmi di proprietà


Gli stemmi di proprietà sono quelli inerenti ad una proprietà (terreno, fabbricato o altro) e la cui denominazione è appunto quella della proprietà in oggetto; intestatari di questi stemmi tuttavia, sono i proprietari che nel tempo si succederanno nella proprietà e che scelgono lo stemma che rappresenta la proprietà stessa.

Per registrare lo stemma di proprietà bisogna allegare la copia dell'atto di acquisto o acquisizione della proprietà stessa.

Nel corso degli anni è anche possibile cambiare lo stemma in questione.

Costo registrazione: Euro 100 per il primo stemma ed altri 50 Euro per ogni ulteriore emblema

 

* Stemmi con sentenza

 

Sono gli stemmi che sono stati riconosciuti mediante sentenza di un tribunale italiano, straniero, internazionale o di una corte arbitrale.

Lo stemma riporterà gli elementi descritti dalla blasonatura della sentenza ed eventuali cambiamenti saranno apportati solo dopo ulteriore sentenza riguardante lo stesso stemma.

 

Arme coniugalis 

Sono gli stemmi matrimoniali di armigeri i cui emblemi sono già registrati sul RAI.

Possono registrare i propri stemmi coloro che hanno già fissato la data del matrimonio, le cui pubblicazioni sono state affisse al comune di pertinenza e coloro che sono già sposati.

Gli stemmi rimarranno registrati anche dopo la separazione o il divorzio.

 

* Alberi genealogici: possono registrare il proprio albero genealogico (diretto o collaterale) solo gli italiani o gli stranieri con radici italiane (fino al 6° grado). Insieme all'albero bisogna presentare anche i relativi documenti comprovanti l'attendibilità dell'albero. Sul sito del RAI sarà pubblicato solo l'albero genealogico (se il petizionario darà il consenso), il resto della documentazione sarà allegata quando il RAI sarà depositato presso l'archivio di stato. I titoli e gli appellativi dei componenti dell'albero genealogico saranno riportati tali e quali come indicato nei documenti di identità, di stato civile, nei registri parrocchiali o notarili.

Albero genealogico episcopale: è quello relativo ai vescovi italiani

Albero genealogico spirituale: è quello che si ricava elencando i padrini e le madrine dei vostri avi. Quindi partendo da voi bisogna citare i padrini, i padrini dei padrini e così via fin dove è possibile ricercare.

Pennone genealogico: il pennone genealogico è un prospetto che mostra gli stemmi degli avi del petizionario, a forma di albero genealogico.

 

Da oggi 31 maggio 2014, nella Parte III del Registro Araldico Italiano, sarà possibile registrare anche il pennone genealogico.

Il pennone genealogico è un prospetto che mostra gli stemmi degli avi del petizionario, a forma di albero genealogico.

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Costo registrazione: Euro 100

 

* Stemmi commerciali: possono registrare il proprio stemma tutte le aziende, imprese, società, ditte italiane, i professionisti e tutti titolari di partita iva allegando la relativa scheda.

Sono eclusi dalla registrazione le società pubbliche.

Possono richiedere la registrazione coloro che hanno come logo uno stemma araldico, un badge, o un'insegna descrivibile. Sono ammessi anche gli stemmi di imprese del Vaticano e di San Marino.

Sono accettate anche le registrazioni in capo a tenute o possedimenti strettamente correlati ad un'attività commerciale.

Costo registrazione: Euro 100

 

* Stemmi di enti italiani: possono registrare il proprio stemma tutti gli enti di fatto e giuridici italiani (tranne gli enti territoriali). L'ente deve risiedere ed operare in Italia; è obbligatorio allegare lo statuto. La registrazione deve essere richiesta dal responsabile legale dell'ente. Sono ammessi anche gli stemmi di enti del Vaticano e di San Marino.

Sono ammesse tutte le istituzioni ecclesiastiche di diritto pontificio, anche se residenti ed operanti all'estero.

Gli enti di culto, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta dallo Stato Italiano, sono considerati solo enti e non confessioni o chiese.

I consorzi, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato prima di usare uno stemma devono richiederne la concessione allo Stato Italiano attraverso richiesta da sottoporre all'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio.

Costo registrazione: Euro 100

 

* Emblemi celebrativi e commemorativi

Saranno registrate in questa sezione le singole decorazioni, le onorificenze e gli emblemi celebrativi e commemorativi.

Saranno prese in considerazione le onorificenze, i sistemi premiali e le decorazioni di stati, enti riconosciuti, famiglie, enti religiosi o altri enti italiani, con uno statuto scritto e registrato.

Gli ordini cavallereschi che hanno più sedi saranno considerati enti.

Saranno invece elencati tutti gli emblemi celebrativi e commemorativi, anche stranieri.

Per emblema celebrativo o commemorativo si intende l'emblema o stemma che celebra o commemora un evento, un'opera, una pubblicazione, una ricorrenza, una scoperta, un'impresa, un'invenzione, una festa, un tributo o altro fatto degno di rilievo.

Sono ammessi sia gli emblemi italiani che stranieri, che non siano anche o già di famiglia.

Il curatore comunque si riserva la facoltà di accettare le nuove registrazioni a seconda dei casi e della specificità dell'emblema in questione.

Costo registrazione: Euro 50

+ Statuto araldico: è il documento che elenca tutti i segni di distinzione, gli usi degli stessi, le persone autorizzate ad usarli, le brisure, i titoli nobiliari, i titoli cavallereschi, i riconoscimenti onorifici (accademici, ecclesiastici, militari, civili, dottorali, etc) dell'intestatario. Lo statuto sarà registrato insieme agli stemmi e sarà aggiunto alla lista dei documenti depositati.

Per i segni di distinzione di enti e commerciali a seconda dei casi si sceglierà se registrare solo lo scudo o anche il resto dell'emblema.

 


 

Art. 5. Responsabilità ed autodichiarazioni

Per evitare registrazioni fraudolente o truffaldine, i petizionari dovranno assumersi la responsabilità di dichiarare che lo stemma che presenteranno da registrare non appartiene a nessuno e manlevano lo Studio da qualsiasi responsabilità nel caso di appropriamento di stemmi di altre famiglie, specie se storiche o note.

Dovranno quindi compilare ed inoltrare l' autocertificazione,( in cui si autocertifica la propria identità e le insegne o gli stemmi o (gli alberi genealogici) che si usano e si vogliono registrare) e la liberatoria (per il trattamento dei dati personali: in cui si concede al curatore il permesso di trattare i dati acquisiti nei modi, nei tempi e nei luoghi che ritiene necessari).

Il richiedente inoltre dovrà provare la propria identità in uno nei seguenti modi:

- Con un pagamento elettronico (indicando la causale del pagamento)

- Con la firma autenticata sull'autocertificazione e sulla liberatoria;

- Con la firma digitale sull'autocertificazione e sulla liberatoria ;

- Con l'apposizione di una marca temporale sull'autocertificazione e sulla liberatoria; 

- Inviando entrambe i documenti tramite posta elettronica certificata;

- Inviando entrambe i documenti con posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso bisogna allegare un documento di identità).

- Gli appellativi per identificare i petizionari saranno riportati tali e quali come indicato nei documenti di identità o di stato civile del proprio paese.

- Nell'intestazione saranno riportati i titoli accademici e dottorali riconosciuti dalla Repubblica Italiana (per gli italiani) o dallo stato in cui si ha la cittadinanza (per stranieri); saranno riportati anche tutti gli ordini cavallereschi riconosciuti da uno stato sovrano;

 

Dal 13 maggio 2020 non sarà più possibile aggiungere al proprio nome e cognome titoli nobiliari; così come non sarà più possibile aggiornare o inserire alias (al nome), schede biografiche e storiche.

Si fa eccezione per gli armigeri stranieri, il cui titolo è riconosciuto dal loro paese di appartenenza.

Nulla cambia per l'esegesi e le brisure, ma nell'esegesi non sarà possibile menzionare riferimenti a titoli o conferimenti.

- Per preservare la privacy dei registranti, i documenti di identità, il codice fiscale, la partita iva e gli estremi dei documenti di identità, saranno conservati presso l'archivio del curatore e non saranno versati nel fondo

Chi compila il modulo "richiesta stemmi", può anche evitare di compilare l'autocertificazione, ma in questo caso saranno pubblicate le immagini degli emblemi registrati, ma non la loro esegesi; nè saranno pubblicate la provenienza e la residenza dell'intestatario.
Avranno diritto agli emblemi i soli discendenti diretti dell'intestatario.

 


 

Art. 6 . Aggiunta, modifica e rettifica delle registrazioni

Le registrazioni avranno un numero consequenziale che non si potrà più cambiare, anche perché non è possibile cancellare una registrazione, una volta effettuata. Invero è possibile modificare una registrazione, cancellando o modificando parte di essa, nonché aggiungendo altri eventuali segni di identificazione (stemmi o altro).

Art. 6 bis. Per evitare la registrazione di emblemi di dubbio gusto e che possono inficiare la qualità ed il livello del Registro Araldico Italiano, saranno registrate solo le versioni degli emblemi che il curatore riterrà opportune.

Ovviamente si sarà liberi di usare la versione che più si preferisce ed ai fini della registrazione la sola blasonatura sarà sufficiente.
Se non sarà presentata nessuna immagine relativa all'emblema il curatore ne disegnerà una che dovrà comunque incontrare l'approvazione dell'intestatario prima di essere registrata e pubblicata.

 


 

Art. 7. Tempi, modalità e costi delle registrazioni

La tempistica che occorre per la registrazione di uno stemma dipende da vari fattori, comunque non prima di una settimana.

Sono obbligati ad inviare l'autocertificazione tutti i richiedenti che non sono conosciuti personalmente dal curatore. Dopo aver riempito il modulo e inviato l'autocertificazione, sarete contattati e vi sarà comunicato come procedere.

Questi i costi relativi ai servizi che offre il registro (i prezzi sono esclusi di Iva):

* Creazione stemma ex novo: da Euro 100 a bozza realizzata con il computer;

*Registrazione stemmi: Euro 100  (comprende l'emissione e l'invio del certificato e dell'estratto di registrazione)

* Registrazione stemmi ecclesiastici e storici: gratuita

* Blasonatura: da Euro 25 a 100 (a stemma)

* Analisi ed esegesi di uno stemma: da valutare

* Stampa A4 dello stemma su carta pergamena: Euro 50 (+ spese di spedizione);

* Stampa in A3 dello stemma su cartoncino: Euro 70 (+ spese di spedizione);

* Analisi e valutazione dei documenti genealogici (in caso di stemmi storici): gratuita

* Aggiornamento registrazioni: Euro 25.

 

Si consiglia di effettuare un deposito notarile del bozzetto dello stemma per una maggior protezione dello stemma o di un'autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale.

Si prega di stampare e compilare l'autocertificazione e la liberatorio per il trattamento dei dati personali.

 


 

Art. 8. Estratti e certificati di registrazione

- Per ogni registrazione sarà emesso un certificato di registrazione e un estratto della stessa.

- Solo gli intestatari della registrazione possono richiedere certificati o estratti di registrazione

- Il certificato e l'estratto saranno inviati al registrante con raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (in caso di registrazioni gratuite)


LEGENDA

 

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